L’art. 2629 c.c. rubricato “operazioni in pregiudizio dei creditori” è posto a tutela dei creditori sociali e intende salvaguardare il capitale sociale da operazioni illegittime commesse dagli organi apicali delle società.
Nello specifico la norma punisce gli amministratori delle società che effettuano riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni con altre società violando le norme a tutela dei creditori e causando un danno agli stessi.
Dal testo della legge risulta subito evidente che si tratta di un reato proprio, che può quindi essere commesso solamente dagli amministratori della società, e che la norma è posta a tutela dell’integrità del capitale sociale a garanzia dei creditori della società.
Le condotte sono esplicitate e per quanto riguarda la riduzione del capitale sociale non bisogna solamente guardare i vizi formali della delibera bensì, più in generale, i suoi effetti. Con riferimento alla fusione e alla scissione le situazioni che potrebbero avere rilevanza penale sono ravvisabili qualora non vi sia congruità nel rapporto di cambio delle azioni o qualora, in caso di scissione, non vengano fissati limiti alla composizione delle parti dei due patrimoni.
Vi è una causa speciale di estinzione del reato per il caso in cui venga risarcito il danno ai creditori prima del giudizio.
Ad Formandum