È noto che nel caso di c.d. bancarotta “riparata” il reo ha notevoli benefici in ambito processuale ma è necessario chiarire quali siano i requisiti che possono far ritenere la bancarotta riparata. Sul punto si è espressa la Cassazione con sentenza n. 19887 del 2022.
La Cassazione si trova a decidere sul caso di una bancarotta fraudolenta per distrazione nella quale il componente del c.d.a. di una s.r.l. aveva distratto circa 78.000 euro ed in seguito la società era fallita. Nelle more del giudizio l’imputato era addivenuto ad una transazione con la società rinunciando a varie voci stipendiali in virtù della somma che aveva distratto. Il giudice dell’appello confermava la condanna e l’imputato ricorreva in Cassazione lamentando l’omessa valutazione della transazione intercorsa con la società.
La Cassazione respingeva il ricorso escludendo che potesse configurarsi un caso di bancarotta riparata nell’accordo transattivo intervenuto tra il ricorrente e la società. Veniva inoltre specificato che la restituzione rileva solo quando la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di segno contrario, attività che deve reintegrare il patrimonio dell’impresa prima che sopraggiunga la dichiarazione di fallimento perché solo in tal modo si impedisce l’insorgenza di un pregiudizio per i creditori.
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