S.I.S.S.I. 2.0 - Modalità di utilizzo dei c.d. voucher per il lavoro occasionale

21 Aprile 2023
Con la legge di bilancio 2023 è stata modificata la disciplina per la retribuzione delle prestazioni di lavoro occasionale, gli ex voucher.

Subito dopo la modifica legislativa è intervenuta una circolare dell’Inps che ha chiarito le modalità di utilizzo; vi sono due possibili modalità: il libretto di famiglia o il contratto di prestazione occasionale.

Il libretto di famiglia è utilizzabile dalle persone fisiche per vedere remunerati piccoli lavori domestici, l’assistenza domiciliare a bimbi e persone anziane o disabili oppure per l’insegnamento privato supplementare.

La circolare dell’Inps specifica che per usufruire del libretto di famiglia sia l’utilizzatore che il prestatore devono utilizzare la piattaforma online e, al termine della prestazione lavorativa, l’utilizzatore deve comunicare: i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento della prestazione, la durata e l’ambito di svolgimento.

L’Inps provvederà ad erogare i compensi entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta con le modalità prescelte dal prestatore all’atto della registrazione.

Si segnala che qualora dette prestazioni siano effettuate da pensionati si potrebbe verificare l’incumulabilità del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro; ciò potrebbe comportare la sospensione o la riduzione della pensione.

Il contratto di prestazione occasionale è invece rivolto ai professionisti, ai lavoratori autonomi, agli imprenditori, alla Pubblica Amministrazione e anche ad associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata.

La legge di bilancio 2023 ha modificato l’art. 54 bis del d.l. n. 50/2017 ed ha previsto l’estensione del limite massimo di compenso annuo per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori.

In sostanza le novità sono:

  • Il limite per i datori di lavoro passa da 5.000 a 10.000 euro di compensi erogabili per prestazioni occasionali;
  • possono accedere a questo tipo di contratto i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (a differenza della precedente disciplina che prevedeva un limite di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato);
  • il compenso per ciascun lavoratore impiegato con contratto di lavoro occasionale può essere massimo di 5.000 euro;
  • in favore del medesimo datore di lavoro il lavoratore può avere un compenso massimo di 2.500 euro.

La nuova normativa mantiene il divieto già previsto dalla vecchia disciplina, di utilizzo di questo genere di contratti per il settore agricolo. Dunque, è vietato l’utilizzo dei c.d. voucher per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura.

Si conclude segnalando che l’importo dei singoli voucher è pari a 10 euro all’ora lordi, ovvero circa 7,50 euro netti.

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