S.I.S.S.I. 2.0 - Registro titolari effettivi – pubblicato il Decreto in Gazzetta Ufficiale: obbligo di comunicazione entro l’11 dicembre 2023

18 Ottobre 2023

Pubblicato in Gazzetta ufficiale n.ro 236 di data 9 ottobre 2023 il decreto del MIMIT Ministero delle imprese e il Made in Italy che rende operativo il Registro dei titolari effettivi delle persone giuridiche (società di capitali, incluse le cooperative e le associazioni riconosciute) che verrà pubblicato sul sito titolareeffettivo.registroimprese.it.

Il termine per comunicare al Registro delle Imprese i dati previsti dal provvedimento normativo, sono 60 giorni dalla pubblicazione del decreto. Il termine scadrebbe quindi il giorno 8 dicembre, ma trattandosi di giorno festivo, la scadenza slitta a lunedì 11 dicembre 2023.

Modalità di presentazione: solo telematica

Per comunicare i dati relativi al titolare effettivo, quindi la persona fisica titolare del diritto di proprietà diretta o indiretta di un soggetto giuridico, bisogna utilizzare l’applicativo DI-RE gestito da Unioncamere, accedendo con SPID/CIE/CNS e firmando la dichiarazione con firma digitale. E’ inoltre necessario avere anche un’utenza Telemaco e una casella di posta elettronica certificata PEC valida.

La domanda dovrà essere obbligatoriamente firmata digitalmente dal legale rappresentante e non sarà possibile delegare questo adempimento. Il professionista abilitato, l’Associazione di categoria o sua società di servizi, può invece solo inviare la domanda firmata dal legale rappresentante. Oltre ai costi per il servizio di predisposizione ed invio della pratica svolto dagli intermediari abilitati, è previsto il versamento dei diritti di segreteria da corrispondere alla singola CCIAA di riferimento che ammontano a 30 euro per ogni comunicazione inviata.

Sanzioni

L’omessa comunicazione al Registro delle Imprese è punita con la sanzione amministrativa da 103 a 1032 euro. Si può fruire di una riduzione della sanzione ad un terzo, se si provvede alla comunicazione entro 30 giorni dopo la scadenza.

Aggiornamento continuo

Nel caso di variazioni, bisognerà comunicare con le stesse modalità i nuovi dati e le informazioni entro 30 giorni dall’avvenuta variazione.

Allo stesso modo bisognerà comunicare al Registro delle Imprese i dati almeno una volta all’anno in sede di deposito del bilancio d’esercizio.

 

Online il Manuale operativo per l’invio delle pratiche telematiche

Unioncamere nazionale ha inoltre pubblicato un manuale operativo per l’invio telematico delle comunicazioni al Registro Imprese.

Ulteriori informazioni in merito sono disponibili sul sito web della CCIAA TS-GO e su quello della CCIAA PN-UD.

 

SDGZ-URES Unione regionale economica slovena
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