Il nuovo Codice degli Appalti entrato in vigore nell’aprile del 2023 prevede all’art. 11 che le stazioni appaltanti, o gli enti concedenti, indichino nel bando e nell’invito il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione.
Si è posto quindi il problema di individuare quale contratto collettivo prendere in considerazione e secondo quali criteri debba essere orientata la scelta della stazione appaltante.
Lo stesso articolo 11 del d.lgs. 36/2023 stabilisce i seguenti criteri:
- applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione;
- se viene preso come riferimento un contratto collettivo differente questo deve garantire ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente;
- le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in ogni caso che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.
Con nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 687/2023 viene inoltre specificato che qualora dovessero emergere circostanze differenti nel corso dell’attività di vigilanza, si provvederà al recupero contributivo e retributivo.
Studio Tavella