S.I.S.S.I. 2.0 - Tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza

10 februarja 2025

Le disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2025 (la 207/2024) all’articolo 1, commi 81, in vigore dal 1° gennaio 2025, definiscono rilevanti modifiche ai criteri di deducibilità di specifiche categorie di spese sostenute da imprese e lavoratori autonomi.

Viene infatti introdotto l’obbligo di tracciabilità per i rimborsi delle trasferte, per le spese di vitto, alloggio, trasporti non di linea e spese di rappresentanza. Il pagamento degli stessi deve avvenire sempre mediante metodi tracciabili ed essere riconducibile allo scopo lavorativo, per poter fruire della relativa deducibilità ai fini Ires/Irpef e dell’Irap, da parte del datore di lavoro. Al contrario, avrà luogo la mancata deducibilità per imprese e professionisti, e la mancata non imponibilità in capo al lavoratore subordinato che ne richiede il rimborso al datore di lavoro.

Nello specifico, sono state introdotte le seguenti nuove disposizioni:

  • Per i lavoratori dipendenti, viene modificato l’articolo 51 co. 5 attraverso la lett. a) del co. 81 della nuova finanziaria che aggiunge in coda al comma citato il seguente periodo: “I rimborsi delle spese  per  vitto,  alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici  non  di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.  21,  per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono  eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante  altri  sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9  luglio 1997, n. 241”.
  • Per i lavoratori autonomi, la lett. b) del co. 81 della finanziaria aggiunge all’articolo 54 del tuir un nuovo comma, il 6-ter che recita: “Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi  pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15  gennaio  1992,  21, addebitate analiticamente  al  committente,  nonché  i  rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute  per  le  trasferte dei  dipendenti  ovvero  corrisposti  a  lavoratori  autonomi,   sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti  con  versamento  bancario  o postale  ovvero  mediante  altri  sistemi   di   pagamento   previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
  • Per le imprese, la lett. c) del co. 81 della finanziaria aggiunge all’art. 95 del tuir un nuovo comma, il 3-bis che recita: “Le spese di vitto e alloggio e quelle  per  viaggio  e trasporto  mediante  autoservizi  pubblici  non  di  linea   di   cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute  per  le  trasferte dei  dipendenti  ovvero  corrisposti  a  lavoratori  autonomi,   sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se  i  pagamenti  sono eseguiti con versamento bancario  o  postale  ovvero mediante  altri sistemi  di  pagamento  previsti   dall’articolo   23   del   decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
  • Riguardo alle spese di rappresentanza, la lett. d) del co. 81 della finanziaria aggiunge in coda all’art. 108 comma 2 il seguente periodo: “Le spese di cui al presente comma sono deducibili  se  i  pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi  di  pagamento  previsti   dall’articolo   23   del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
  • Riguardo all’IRAP, il comma 82 della finanziaria dispone che le regole stabilite nel co. 81 si applicano anche ai fini dell’IRAP.
Ad Formandum
PROJEKT S.I.S.S.I. 2.0
Projekt je financiran iz ESS ROP POR 2014/2020 - ps 7/15 - IMPRENDERÒ [v] Deželi Furlaniji Julijski krajini
Social
Sledi nam na naših socialnih kanalih in ostani vedno na tekočem!
http://www.sissi.fvg.it/wp-content/uploads/2019/07/loghi-eu.png

Do ukrepov, ki jih financira dežela, je dostop mogoč prek: ROP ESRR 2014/2020 – SelfiEmployement – PON IOG – Garanzia Giovani.