Con la circolare 57/2023 l’Inps ha chiarito i limiti di applicazione per gli incentivi disposti dalla legge di bilancio in favore dei datori di lavoro che assumono persone con meno di 36 anni e che non abbiano già in corso un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Possono beneficiarne tutti i datori di lavoro privati per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, o per le trasformazioni del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, purché avvenute nel periodo ricompreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023; non rientra nel novero del beneficio l’assunzione di soggetti con qualifica dirigenziale.
L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 6.000 euro annui per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. Come espressamente chiarito dall’Inps nella circolare citata la soglia massima di esonero per ogni periodo di paga mensile è quindi pari a 500 euro; per quanto riguarda i rapporti di lavoro che non siano a tempo pieno l’importo andrà ridotto in maniera proporzionale.
Per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023il limite massimo annuo è stato aumentato a 8.000 euro e pertanto la soglia massima mensile è di 666,66 euro salvo sempre quanto già anticipato con riferimento ai contratti con tempo di lavoro parziale.
Il beneficio in oggetto non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni previste per i datori di lavoro aventi ad oggetto i contributi da versare all’Inps.
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