S.I.S.S.I. 2.0 - Tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza

10 Febbraio 2025

Le disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2025 (la 207/2024) all’articolo 1, commi 81, in vigore dal 1° gennaio 2025, definiscono rilevanti modifiche ai criteri di deducibilità di specifiche categorie di spese sostenute da imprese e lavoratori autonomi.

Viene infatti introdotto l’obbligo di tracciabilità per i rimborsi delle trasferte, per le spese di vitto, alloggio, trasporti non di linea e spese di rappresentanza. Il pagamento degli stessi deve avvenire sempre mediante metodi tracciabili ed essere riconducibile allo scopo lavorativo, per poter fruire della relativa deducibilità ai fini Ires/Irpef e dell’Irap, da parte del datore di lavoro. Al contrario, avrà luogo la mancata deducibilità per imprese e professionisti, e la mancata non imponibilità in capo al lavoratore subordinato che ne richiede il rimborso al datore di lavoro.

Nello specifico, sono state introdotte le seguenti nuove disposizioni:

  • Per i lavoratori dipendenti, viene modificato l’articolo 51 co. 5 attraverso la lett. a) del co. 81 della nuova finanziaria che aggiunge in coda al comma citato il seguente periodo: “I rimborsi delle spese  per  vitto,  alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici  non  di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.  21,  per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono  eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante  altri  sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9  luglio 1997, n. 241”.
  • Per i lavoratori autonomi, la lett. b) del co. 81 della finanziaria aggiunge all’articolo 54 del tuir un nuovo comma, il 6-ter che recita: “Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi  pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15  gennaio  1992,  21, addebitate analiticamente  al  committente,  nonché  i  rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute  per  le  trasferte dei  dipendenti  ovvero  corrisposti  a  lavoratori  autonomi,   sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti  con  versamento  bancario  o postale  ovvero  mediante  altri  sistemi   di   pagamento   previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
  • Per le imprese, la lett. c) del co. 81 della finanziaria aggiunge all’art. 95 del tuir un nuovo comma, il 3-bis che recita: “Le spese di vitto e alloggio e quelle  per  viaggio  e trasporto  mediante  autoservizi  pubblici  non  di  linea   di   cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute  per  le  trasferte dei  dipendenti  ovvero  corrisposti  a  lavoratori  autonomi,   sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se  i  pagamenti  sono eseguiti con versamento bancario  o  postale  ovvero mediante  altri sistemi  di  pagamento  previsti   dall’articolo   23   del   decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
  • Riguardo alle spese di rappresentanza, la lett. d) del co. 81 della finanziaria aggiunge in coda all’art. 108 comma 2 il seguente periodo: “Le spese di cui al presente comma sono deducibili  se  i  pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi  di  pagamento  previsti   dall’articolo   23   del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
  • Riguardo all’IRAP, il comma 82 della finanziaria dispone che le regole stabilite nel co. 81 si applicano anche ai fini dell’IRAP.
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