Nel corso del 2022 si è formato un orientamento della Cassazione che potrebbe avere degli interessanti risvolti pratici all’interno delle aziende.
La sentenza in questione (Cass. Pen., sent. n. 34943/2022) si sofferma ad analizzare il ruolo dell’Rspp in caso di commissione di un reato che rientra nel catalogo previsto dal D.lgs. 231/2001. Infatti il decreto prevede una forte differenza tra i soggetti c.d. apicali e i soggetti che, a contrario, sottostanno agli apicali.
Qualora un soggetto con funzioni apicali all’interno di una azienda commetta un reato, per evitare la responsabilità amministrativa dell’ente non è sufficiente provare l’adozione di un modello organizzativo e la sua efficace attuazione ma sarà necessario anche dimostrare che il reo ha fraudolentemente eluso l’efficacia delle disposizioni previste dal modello stesso.
Se invece il reato che dà vita alla responsabilità dell’ente è posto in essere da un sottoposto sarà bastevole che la società provi l’efficace attuazione di un modello organizzativo idoneo.
Nel caso di specie il reato era stato commesso dal rspp e pertanto era sorto il dubbio se questa figura dovesse essere collocata tra i soggetti apicali oppure tra i sottoposti.
Ebbene, la Cassazione ha chiarito che il D.lgs. 231/2001 non fa riferimento alle figure apicali così come previste dalle norme di matrice lavoristica bensì identifica quei soggetti che corrispondono a “la massima espressione di rappresentanza e di gestione della persona giuridica”.
Alla luce della definizione data ne consegue che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non ricopre il ruolo di apicale in quanto la sua funzione tipica è ausiliaria e di supporto al datore di lavoro.
Studio Tavella

