Il 15 giugno è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il c.d. Decreto sulla pubblica amministrazione.
Con l’approvazione è stato deciso di sospendere l’applicazione dell’art. 63, comma 2 bis, del Codice della Crisi e dell’Insolvenza che stabiliva che il tribunale omologava gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria qualora la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione finanziaria e previdenziale fosse conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
La modifica legislativa, pur mantenendo il requisito della convenienza rispetto alla liquidazione, inserisce delle nuove condizioni.
Viene previsto che il soddisfacimento dei crediti tributari e contributivi si considera del 30% se il credito complessivo è pari ad almeno un quarto dell’intero importo dei debiti dell’impresa istante; altra condizione è che il soddisfacimento dei crediti tributari e contributivi è pari almeno al 40% se il credito complessivo è inferiore a un quarto dell’intero importo dei debiti dell’impresa istante oppure se non vi è altro creditore aderente purché la dilazione di pagamento non superi i 10 anni. Terza e ultima condizione è che gli accordi di ristrutturazione non devono avere carattere liquidatorio.
Studio Tavella

