La delega nell’ambito della sicurezza del lavoro è disciplinata dall’art 16, del D.lgs. n. 81/2008 e costituisce un atto formale con cui il datore di lavoro trasferisce ad un altro soggetto i propri obblighi e poteri in materia di prevenzione.
Nonostante il trasferimento, rimangono in capo al datore di lavoro il dovere di vigilanza sui compiti affidati al delegato nonché il dovere di scegliere un delegato che abbia specifici requisiti professionali e di esperienza.
È lo stesso articolo 16, D.lgs. n. 81/2008 che specifica le caratteristiche che la delega deve avere per essere valida e, nello specifico, è necessario:
- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Inoltre, alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
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