S.I.S.S.I. 2.0 - Validità della notifica presso la sede secondaria dell’ente pubblico

3 Ottobre 2023
Nell’ambito del processo tributario è sorto il quesito circa la ritualità della notifica della sentenza di primo grado effettuata a mezzo posta presso un ufficio diverso rispetto a quello che era stato indicato nell’elezione di domicilio.

Al quesito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risposto in senso affermativo ritenendo che sia valida la notifica della sentenza di prime cure effettuata direttamente dal contribuente tramite il servizio postale, all’ente locale non presso la sede principale indicata negli atti difensivi, ma presso altro ufficio comunale diversamente ubicato, che abbia emesso l’atto oggetto del contenzioso.

Il quesito trae origine dai ricorso promosso da una società contro il Comune per l’illegittimità del silenzio diniego avverso l’istanza di rimborso del canone sostitutivo dell’imposta sulla pubblicità. Il ricorso veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale mentre, in appello, la Commissione Regionale riformava la sentenza. In appello la società eccepiva che il Comune avrebbe depositato l’appello oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado; la notifica non era stata fatta presso il domicilio eletto ma presso il servizio di polizia amministrativa a mani proprie. La Commissione tributaria Regionale riteneva la notifica nulla e pertanto tempestivo il ricorso.

Veniva quindi proposto il seguente quesito alle Sezioni Unite era il seguente: “se, in tema di notificazioni nel processo tributario, sia rituale, o meno, la consegna della sentenza di primo grado a un ufficio dell’ente locale che non sia ubicato anche nella sua sede principale indicata negli atti difensivi, ma sia comunque riconducibile all’ufficio che ha emanato l’atto impositivo impugnato o (come nella specie) non ha emanato l’atto richiesto”.

Come anticipato la risposta del supremo consesso è stata favorevole alla ritualità della notifica.

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