S.I.S.S.I. 2.0 - BILANCIO ABBREVIATO

15 Settembre 2024

BILANCIO ABBREVIATO

L’articolo 16 del DLgs. 6.9.2024 n. 125, pubblicato sulla G.U. 10.9.2024 n. 212, ha apportato importanti modifiche ai limiti dimensionali per la redazione del bilancio e per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, adeguandoli ai nuovi standard europei e tenendo conto dell’inflazione registrata negli ultimi anni. Di seguito un riepilogo dettagliato delle principali novità:

  1. Adeguamento dei limiti dimensionali (incremento del 25%)
    • La modifica si basa sulla direttiva delegata 2023/2775/UE del 17.10.2023, che ha aggiornato i criteri di classificazione delle imprese in categorie dimensionali, considerando l’inflazione.
    • L’aumento riguarda i limiti relativi all’attivo dello stato patrimoniale e ai ricavi, mentre il limite relativo al numero dei dipendenti rimane invaria
  1. Bilancio in forma abbreviata

Normativa di riferimento:

  • 2435-bis co. 1 c.c.

Novità:

  • Le società non quotate in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata se, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non superano duedei seguenti limiti:
  • Totale attivo: 500.000 euro(prima 4.400.000 euro)
  • Ricavi delle vendite e prestazioni: 000.000 euro(prima 8.800.000 euro)
  • Dipendenti: 50 unità
  1. Bilancio delle microimprese

Normativa di riferimento:

  • 2435-ter co. 1 c.c.

Novità:

  • Le società che non hanno emesso titoli negoziati e che rispettano i limiti di seguito possono usufruire del regime di micro impresa:
  • Totale attivo: 000 euro(prima 175.000 euro)
  • Ricavi: 000 euro(prima 350.000 euro)
  • Dipendenti: 5 unità
  1. Bilancio consolidato

Normativa di riferimento:

  • 27 co. 1 del DLgs. 127/91

Novità:

  • Sono esonerate dall’obbligo di bilancio consolidato le imprese controllanti che, su base consolidata per due esercizi consecutivi, non superano duedei seguenti limiti:
  • Attivi: 000.000 euro(prima 20.000.000 euro)
  • Ricavi: 000.000 euro(prima 40.000.000 euro)
  • Dipendenti: 250 unità
    • Verifica su base aggregata:La verifica può essere fatta anche senza consolidamento, applicando una maggiorazione del 20% ai limiti:
  • Attivi: portato a 000.000 euro(prima 24.000.000 euro)
  • Ricavi: portato a 000.000 euro(prima 48.000.000 euro)

Nota: Il limite relativo al numero di dipendenti non è stato modificato e rimane inalterato.

Entrata in vigore

  • Il DLgs. 125/2024 entrerà in vigore il 25 settembre 2024.
  • Per quanto riguarda l’adeguamento ai limiti, si può fare riferimento all’art. 2 della direttiva UE 2023/2775/UE, secondo cui gli Stati membri applicano le nuove disposizioni a partire dagli esercizi con inizio dal 1° gennaio2024 in poi.

In sintesi: L’intervento permette a un numero maggiore di imprese di beneficiare di semplificazioni nella redazione del bilancio e di essere esentate dall’obbligo di bilancio consolidato, favorendo una maggiore flessibilità e semplificazione amministrativa, in linea con l’obiettivo di adeguamento alle nuove soglie europee e di tenere conto dell’inflazione.

 

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Federica Maurig

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