BILANCIO ABBREVIATO
L’articolo 16 del DLgs. 6.9.2024 n. 125, pubblicato sulla G.U. 10.9.2024 n. 212, ha apportato importanti modifiche ai limiti dimensionali per la redazione del bilancio e per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, adeguandoli ai nuovi standard europei e tenendo conto dell’inflazione registrata negli ultimi anni. Di seguito un riepilogo dettagliato delle principali novità:
1. Adeguamento dei limiti dimensionali (incremento del 25%)
La modifica si basa sulla direttiva delegata 2023/2775/UE del 17.10.2023, che ha aggiornato i criteri di classificazione delle imprese in categorie dimensionali, considerando l’inflazione.
L’aumento riguarda i limiti relativi all’attivo dello stato patrimoniale e ai ricavi, mentre il limite relativo al numero dei dipendenti rimane invaria
A. Bilancio in forma abbreviata
Normativa di riferimento:
Art. 2435-bis co. 1 c.c.
Novità:
Le società non quotate in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata se, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
Totale attivo: 5.500.000 euro (prima 4.400.000 euro)
Ricavi delle vendite e prestazioni: 11.000.000 euro (prima 8.800.000 euro)
Dipendenti: 50 unità
B. Bilancio delle microimprese
Normativa di riferimento:
Art. 2435-ter co. 1 c.c.
Novità:
Le società che non hanno emesso titoli negoziati e che rispettano i limiti di seguito possono usufruire del regime di micro impresa:
Totale attivo: 220.000 euro (prima 175.000 euro)
Ricavi: 440.000 euro (prima 350.000 euro)
Dipendenti: 5 unità
C. Bilancio consolidato
Normativa di riferimento:
Art. 27 co. 1 del DLgs. 127/91
Novità:
Sono esonerate dall’obbligo di bilancio consolidato le imprese controllanti che, su base consolidata per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
Attivi: 25.000.000 euro (prima 20.000.000 euro)
Ricavi: 50.000.000 euro (prima 40.000.000 euro)
Dipendenti: 250 unità
Verifica su base aggregata: La verifica può essere fatta anche senza consolidamento, applicando una maggiorazione del 20% ai limiti:
Attivi: portato a 30.000.000 euro (prima 24.000.000 euro)
Ricavi: portato a 60.000.000 euro (prima 48.000.000 euro)
Nota: Il limite relativo al numero di dipendenti non è stato modificato e rimane inalterato.
Entrata in vigore
Il DLgs. 125/2024 entrerà in vigore il 25 settembre 2024.
Per quanto riguarda l’adeguamento ai limiti, si può fare riferimento all’art. 2 della direttiva UE 2023/2775/UE, secondo cui gli Stati membri applicano le nuove disposizioni a partire dagli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2024 in poi.
In sintesi: L’intervento permette a un numero maggiore di imprese di beneficiare di semplificazioni nella redazione del bilancio e di essere esentate dall’obbligo di bilancio consolidato, favorendo una maggiore flessibilità e semplificazione amministrativa, in linea con l’obiettivo di adeguamento alle nuove soglie europee e di tenere conto dell’inflazione.
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Federica Maurig

