S.I.S.S.I. 2.0 - Riduzione delle sanzioni per omesso versamento delle ritenute

1 junija 2023

Prima delle recenti riforme il ritardo o l’omesso versamento delle ritenute previdenziali comportava l’applicazione di sanzioni oltremodo elevate ai danni del datore di lavoro.

Era infatti prevista una sanzione fissa da 10.000 a 50.000 euro anche se l’importo omesso o ritardato era di pochi euro. L’evidente disparità di trattamento della disposizione, che sanzionava allo stesso modo condotte di gravità differenti, ha portato a molte contestazioni da parte dei contribuenti.

In prima battuta è intervenuto lo stesso ente previdenziale che ha rimodulato le sanzioni e ne ha previsto una riduzione nel minimo per arrivare a una sanzione minima applicabile di 5.000 euro (si veda il messaggio 3516/2022 dell’Inps).

La questione è stata definitivamente risolta dal legislatore che con il d.l. Lavoro ha previsto che l’omesso pagamento delle ritenute sarà punito con una sanzione da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso. Si evidenzia che tale disposizione è applicabile ove l’importo omesso non sia superiore a 10.000 euro annui.

È inoltre prevista una causa speciale di non punibilità per il datore di lavoro che provveda al versamento delle ritenute nel termine di tre mesi dalla contestazione o dalla data della notifica dell’accertamento.

Concludendo si segnala che, in applicazione del principio del favor rei, la disposizione ha effetto retroattivo e pertanto, qualora vi sia un provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione, il debito residuo si estingue. Non è però possibile la ripetizione di quanto già versato.

Studio Tavella
PROJEKT S.I.S.S.I. 2.0
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